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Appunti di Cooperazione Internazionale

La legge sulla cittadinanza compie trent’anni, riflessioni e proposte per renderla più attuale

Il 5 febbraio, in occasione dei 30 anni dell’attuale legge sulla cittadinanza, è stata lanciata sui social la challenge #ècambiatoQUASItutto che ha ottenuto decine di migliaia di interazioni. Sul sito web della Rete dallapartegiustadellastoria.it è possibile creare il proprio collage e ricordare al governo che la riforma non è più rimandabile. Secondo i dati forniti da IDOS, sono potenzialmente oltre 860mila i cittadini e le cittadine di origine straniera residenti ad aver diritto alla cittadinanza italiana se questa fosse estesa, con efficacia retroattiva, a tutti i nati sul territorio nazionale. Nel 95 per cento dei casi si tratta di minori.

La Rete per la riforma della cittadinanza è composta da un gruppo di attivisti e professionisti principalmente di origine straniera che hanno deciso di promuovere azioni coordinate per sostenere la riforma della legge 91/1992.
«La legge attuale – afferma la campagna – è incapace di rappresentare l’Italia e gli italiani di oggi, discriminando di fatto in maniera sproporzionata i cittadini di origine straniera. Dopo anni di mobilitazione e promozione di azioni capillari nel territorio, abbiamo deciso di alimentare uno spazio di condivisione e di realizzare iniziative congiunte sul tema della cittadinanza. Siamo donne e uomini, bianch* e non, con e senza cittadinanza, studenti e studentesse, lavoratrici e lavoratori, cristiani, musulmani, agnostici; condividiamo il valore dei diritti e riconosciamo l’importanza dell’internazionalità delle lotte». 

(Fonte: https://www.meltingpot.org/2022/02/italiadimmidisi-in-piazza-un-flahmob-per-la-cittadinanza/)

Fonte: https://dallapartegiustadellastoria.it/5-febbraio-1992-2022/

Ma entriamo nel merito della questione, andando ad analizzare cosa prevede l’attuale legge in vigore sulla cittadinanza e quali sono le proposte che la Rete per la riforma della cittadinanza propone.

Ogni periodo storico è attraversato da forti dibattiti e contrapposizioni quando si tratta di allargare i beneficiari dei diritti percepiti come fondamentali con un forte peso ideologico. Non soltanto quando si tratta di ampliare a destinatari percepiti come esterni al territorio ma anche tra membri riconosciuti della collettività. In Italia più di un milione di persone nate da genitori stranieri, cresciute e attive nel tessuto sociale italiano, vivono senza un riconoscimento formale della loro appartenenza allo stato italiano. L’attuale legge per la cittadinanza Legge nº 91 del 1992, regola l’acquisizione della cittadinanza italiana è quello dello ius sanguinis. In base ad esso, è italiano chi ha almeno un genitore italiano, a prescindere da dove sia nato. Questa legge non rispecchia più l’attuale società italiana, risulta fortemente obsoleta e limita le opportunità di chi ne subisce gli effetti.

(Fonte:https://dallapartegiustadellastoria.it/la-campagna/)

Cosa prevede la legge attuale?

Cittadinanza per diritto di sangue: Lo Stato Italiano riconosce lo status di cittadino a chi è nato in Italia se almeno uno dei due genitori è italiano (o si è adottati da cittadini italiani) e ai figli degli emigranti italiani residenti all’estero

Cittadinanza per naturalizzazione: I nati all’estero possono acquisire la cittadinanza può essere per concessione dopo la richiesta da parte degli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti:

  • redditi sufficienti
  • assenza di precedenti penali
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica

I nati in Italia da genitori stranieri possono fare richiesta dopo aver compiuto 18 anni (ed entro i 19 anni), se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”

Cittadinanza per matrimonio: un cittadino straniero o apolide può richiedere la cittadinanza italiana dopo aver sposato un cittadino italiano. Affinché la cittadinanza venga concessa:

  • Il cittadino deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio
  • Se è stato residente all’estero devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio (al momento della domanda deve essere residente in Italia)

***quando un bambino nasce in Italia da genitori apolidi, cioè privi di qualsiasi cittadinanza, o ignoti, acquisisce la automaticamente la cittadinanza Italiana

Cosa propone la campagna “dallapartegiustadellastoria”?

1. DIRITTO DI CITTADINANZA PER CHI NASCE IN ITALIA

È necessario prevedere che sia cittadino italiano chi, figlio di genitori stranieri, nasce nel territorio della Repubblica. Inoltre, è opportuno prevedere che lo sia anche chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia, senza ulteriori requisiti. Queste due previsioni consentono di ricondurre la cittadinanza in una dimensione territoriale. La prima ipotesi può rappresentare una forma di ius soli potenzialmente adeguato alle caratteristiche dell’Italia odierna, la seconda consentirebbe l’emersione dalla marginalità per molti cittadini stranieri – ad esempio di origine rom – privi di cittadinanza (e a volte di titolo di soggiorno) nonostante siano nei fatti italiani anche da tre generazioni. Appare opportuno, in relazione alla prima ipotesi descritta, evitare che ad esempio si preveda che ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana i genitori debbano avere la titolarità del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti o il possesso del reddito funzionale al suo rilascio. In particolare appare opportuno non introdurre requisiti che abbiano a che fare con le condizioni economiche dei genitori dei bambini che nascono in Italia. Sarebbe un’inaccettabile discriminazione, ancor più ingiusta in un contesto di crisi economica. È necessario che il diritto alla cittadinanza per nascita sul suolo italiano non sia soggetto a scadenze ma che, al contrario, possa poter essere esercitato in qualsiasi momento.

2. DIRITTO DI CITTADINANZA PER CHI CRESCE IN ITALIA

È necessario prevedere delle modalità specifiche di riconoscimento della cittadinanza per chi, non essendo nato in Italia, cresce nel nostro paese. Il cd. ius soli, infatti, non può essere l’unico canale di riconoscimento per i minori stranieri. Allo stato attuale, infatti, chi arriva in Italia da minore non ha alcuna possibilità di riconoscimento della cittadinanza al di là degli angusti canali della cd. naturalizzazione.

Il riconoscimento della cittadinanza può essere ricollegato – trattandosi di minori soggetti all’obbligo scolastico – alla frequenza di un corso di istruzione primaria, secondaria di primo grado, secondaria superiore o di un percorso di istruzione e formazione professionale. È indispensabile che sia certificata la frequenza e non il conseguimento di un titolo: sarebbe doppiamente ingiusto discriminare chi, a vario titolo, incontra ostacoli nel suo percorso di formazione e configurerebbe un complessivo travisamento del ruolo degli insegnanti che si troverebbero a decidere sul riconoscimento di un diritto così determinante. In aggiunta, è indispensabile tenere presente che gli studenti con background migratorio, alla luce dei dati forniti dal MIUR, sono maggiormente esposti a fenomeni come il ritardo e l’abbandono scolastico: sarebbe un’ingiusta punizione proprio nei confronti di chi avrebbe bisogno di sostegno e inclusione.

È necessario che le previsioni di riconoscimento fondate sulla frequenza di un ciclo di studio non siano le uniche a disposizione di chi cresce in Italia. È opportuno prevedere forme di riconoscimento per chi arriva da minore in Italia, legate alla permanenza sul territorio italiano.

3. DIRITTO DI CITTADINANZA PER CHI VIVE STABILMENTE IN ITALIA

È necessario ridisegnare l’istituto dell’acquisto della cittadinanza in ragione della stabile residenza in Italia – la cd. naturalizzazione. Attualmente la cd. naturalizzazione ha natura premiale: viene certificato, attraverso discutibili criteri, il buon esito del percorso di inclusione intrapreso dal cittadino straniero. È indispensabile ribaltare la logica: è necessario prevedere criteri significativamente più accessibili in quanto l’acquisizione della cittadinanza più che un premio deve essere intesa come un incentivo per favorire l’inclusione socio-lavorativa e la partecipazione alla vita politica e sociale.

Attualmente il tempo ordinario di residenza legale per tale riconoscimento è, per gli stranieri non comunitari, di dieci anni, ai quali vanno aggiunti i tre anni dell’iter procedurale che, nei fatti, sono anche considerevolmente più lunghi. È una tempistica assolutamente incongrua: deve essere significativamente ridotta. Quanto al criterio del reddito, non si può fare a meno di notare che finisce per configurare un’ingiusta discriminazione nei confronti di chi non possiede un lavoro adeguato a conseguire le cifre richieste. Si tratta di una previsione che non favorisce l’emersione dalla ricattabilità di chi è esposto al costante rinnovo del permesso di soggiorno e, in ragione di ciò, è più vulnerabile nel mercato del lavoro.

Anche il requisito della residenza continuativa è escludente: punisce chi, spesso senza alcuna colpa, non ha continuità nell’iscrizione anagrafica. Appare opportuno che la presenza sul territorio italiano possa anche essere certificata con documentazione di altro tipo (a titolo di esempio: certificazioni scolastiche e formative, contratti di lavoro, documentazione sanitario, ecc).

Una revisione significativa dei criteri di riconoscimento della cittadinanza per chi vive stabilmente in Italia può configurare il diritto ad ottenere la cittadinanza del posto dove si abita stabilmente: si tratterebbe di un significativo cambio di paradigma. È una prospettiva convincente, che sostanzia un’idea di cittadinanza che si congeda dai privilegi attuali e che consente (anche) a chi ha un background migratorio di esercitare il diritto al territorio e alla partecipazione civica.

4. PROCEDURE PIÙ RAPIDE, CRITERI CERTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il conseguimento della cittadinanza italiana può essere rappresentato, allo stato attuale, come una lunghissima e iniqua corsa ad ostacoli. I 36 mesi configurati dall’ultimo intervento del legislatore non rappresentano una mediazione accettabile. In aggiunta, la pubblica amministrazione ha allo stato attuale ampio potere discrezionale. La qualità delle procedure è un fondamentale indicatore della qualità della democrazia: in quest’ottica la riforma della cittadinanza non può che definire procedure significativamente diverse da quelle attualmente in vigore.

Innanzitutto è necessario fare in modo che il percorso giuridico verso la cittadinanza sia concepito, per tutte le ipotesi, come un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, con tutte le garanzie ad esso associate. È necessario arginare la discrezionalità della pubblica amministrazione, disciplinando per legge i requisiti previsti. Quanto ai tempi, è necessario ragionare su due linee di intervento. È necessario introdurre il criterio del silenzio-assenso per fare in modo che l’eventuale mancata risposta della pubblica amministrazione determini l’esito positivo della domanda. Tale disposizione può indubbiamente prevenire l’inerzia della pubblica amministrazione. Con riferimento alla specifica durata del procedimento, è necessario ridurre – in maniera significativa e sostanziale – i 36 mesi attualmente configurati.

In ogni caso, appare indispensabile che ai fini del conseguimento della cittadinanza da parte del figlio di colui che ottiene la cittadinanza italiana sia rilevante la minore età al momento della presentazione della domanda, anche qualora tale figlio nel corso dell’iter di esame della domanda dovesse diventare maggiorenne. Per quanto riguarda il costo dell’inoltro della domanda – innalzato a 250 euro dalla legge 132/18 -, anch’esso nei fatti determina una selezione in ragione delle disponibilità economiche del potenziale cittadino italiano. Bisogna considerevolmente abbassare tale previsione.

Infine – ma è un aspetto determinante – è assolutamente indispensabile prevedere una disciplina transitoria: è necessario che venga riconosciuta la cittadinanza italiana a coloro che al momento dell’entrata in vigore della legge abbiano maturato i requisiti previsti nella nuova disciplina.

(Fonte: https://drive.google.com/file/d/1mbkHh40xnbOvanJC4hj8vPZv9KPqfYaC/view)

Il 9 marzo i deputati della Commissione Affari Costituzionali hanno finalmente votato l’adozione di un testo unificato di riforma della legge firmato dal presidente della Commissione, Giuseppe Brescia. Si tratta dello “Ius Scholae”, che lega la cittadinanza al percorso scolastico e quindi riconosce per la prima volta un accesso specifico per chi cresce in Italia. Una riforma che va migliorata, come hanno chiesto i diretti interessati del movimento Italiani senza cittadinanza e CoNNGI elaborando e presentando ai deputati alcuni emendamenti insieme alle associazioni del Tavolo Cittadinanza, ma che deve già fare i conti con più di 600 emendamenti peggiorativi.

Concludiamo con il link al video di promozione della campagna che, forse, avrete già visto in rete: https://www.youtube.com/watch?v=pcA4TyfZXbE

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