A cura di Davide Garlini.
Premetto che, data la natura giuridica di questo articolo, la consueta “leggerezza” che contraddistingue il blog potrebbe parzialmente venire meno. Dato che il testo parlerà di deroghe, io stesso ne prendo una, esercitando il mio presunto diritto di deroga dalla leggerezza, volendo oggi analizzare una questione relativamente tecnica, sia giuridicamente che filosoficamente.
L’interrogativo è: quando e come un paese europeo può (sottolineo può, ovvero è autorizzato a) sospendere i diritti che esso stesso si è impegnato a garantire ai propri cittadini?
L’attuale pandemia SARS-CoV2 o COVID-19 costituisce un fertile terreno per un tentativo di analisi.
È chiaro che ogni Stato europeo ha una propria Costituzione con cui fare i conti, aspetto nel quale non mi sogno neppure di entrare. Da un punto di vista sovranazionale, ovvero europeo, la risposta è invece molto più specifica e ci viene fornita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953 e ratificata dall’Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848.
Terrorista dell’IRA, Irlanda del Nord (Fonte: steamcommunity.it – Google immagini)
Perché è importante? Perché è l’unica carta dotata di un meccanismo giurisdizionale permanente che consente a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti qui garantiti, attraverso il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare è l’articolo 15 a occuparsi di queste cosiddette “deroghe in stato d’urgenza”.
In quali circostanze un paese può quindi autoescludersi dalla Convenzione, in che modo e per quanto tempo?
In poche parole, occorre verificare come la CEDU disciplini situazioni in cui uno o più Stati adottino misure che interferiscono con il godimento di diritti (sanciti nelle stesse convenzioni da essi firmate), nel perseguimento di finalità di interesse generale, ovvero proteggere il paese “in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione” (tipo una pandemia mondiale). Ai sensi di tale clausola di sospensione, lo Stato può derogare temporaneamente agli obblighi precedentemente assunti. La Corte Europea ha avuto modo di specificare che l’art. 15 entra in gioco quando la situazione di crisi sia di entità tale per cui le misure che di per sé la Convenzione consente per la tutela di interessi collettivi risultino inadeguate e insufficienti a tal fine.
Al di là delle rispettive opinioni sulla gestione logistica, economica e sociale del problema Coronavirus, presumo tutti concordino col fatto che si tratti di un’emergenza. Un’emergenza tanto rilevante da imporre l’uscita dalle dinamiche ordinarie della gestione di uno Stato.
Concentrandoci sul caso italiano, le misure che l’Italia ha adottato per contenere la diffusione del virus, implicanti un completo lockdown del paese, hanno inciso e incidono pesantemente sui diritti e le libertà fondamentali degli individui sottoposti alla sua giurisdizione, comportando una limitazione sul godimento di diritti quali: libertà personale, libertà di movimento, libertà di riunione, libertà di esercitare la propria religione anche in forma associata, diritto all’iniziativa economica e diritto al rispetto della vita famigliare, nonché il diritto all’istruzione.
Tute anti-contaminazione durante pandemia da COVID19 (Fonte: Reuters – LaRepubblica.it)
La deroga, come si evince dal testo dell’art. 15, costituisce un diritto dello Stato, che, dunque, non è tenuto a richiedere un’autorizzazione ma a comunicarla per tempo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. In aggiunta a tale presupposto procedurale, affinché si possa validamente invocare l’art. 15 sono richiesti anche dei presupposti di tipo sostanziale e, naturalmente, determinati limiti. È necessario, cioè, che:
Anche quando sussistono i presupposti per esercitare il diritto di deroga, è necessario che le misure restrittive rispettino una serie di limiti. In particolare, esse devono essere:
(a) proporzionate rispetto al carattere e all’entità dell’emergenza;
(b) temporanee;
(c) conformi agli altri obblighi internazionali gravanti sullo Stato;
(d) non devono incidere sui diritti inderogabili.
In passato, gli Stati hanno fatto ricorso alla facoltà di deroga per affrontare situazioni di terrorismo o violenza interna caratterizzate dalla persistenza di azioni armate compiute da gruppi organizzati che agivano all’interno dello stato e la cui intensità era tale da minacciare la vita della nazione. Si pensi ai casi dell’IRA in Gran Bretagna o al caso del PKK in Turchia negli anni ’90. Anche la Francia, dopo gli attacchi terroristici di Parigi del 2015, ha derogato la Convenzione proclamando lo stato d’emergenza sul territorio francese.
CEDU (Fonte: iacoviello.it – Google Immagini)
Per il momento, nell’ambito della pandemia da COVID-19, notifiche di deroga ai sensi dell’art. 15 e in riferimento all’emergenza COVID-19 sono state effettuate, in ordine cronologico, da Lettonia, Romania, Armenia, Moldavia, Estonia e Georgia. Nomi interessanti dato che, analizzando le statistiche, le probabilità di ricorso alla deroga sono direttamente proporzionali al grado di democrazia di un paese (concetto chiaro se ci pensate, una dittatura se ne frega di chiedere deroghe dal rispetto dei diritti, non li rispetta già a prescindere). Non a caso l’Ungheria di Orban non l’ha fatto ma, se è per questo, neppure paesi ben più “blasonati” come la stessa Italia.
È pur vero che l’assenza di una deroga non implica di per sé l’illegittimità delle misure adottate dall’Italia (o da qualsiasi altro paese) per affrontare l’emergenza. Certo è che in giurisprudenza si discuterà a lungo sulla compatibilità di quelle misure con le singole clausole di limitazione contenute nella Convenzione. Come si suol dire, ai posteri l’ardua sentenza.
Se il lettore trarrà da queste poche righe un qualche insegnamento, mi auguro sia questo: gli Stati hanno il grande potere di limitare i diritti che essi stessi garantiscono. Non è necessariamente sbagliato, la libertà è una grande responsabilità che, in certi casi, va saputa gestire. Ritengo importante sapere però come, quando e su che basi essi possono farlo. Nel nostro continente, il tutto ruota attorno alla CEDU e al suo articolo numero 15. Diamogli un’occhiata, può tornare utile.