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Appunti di Cooperazione Internazionale

Conflitti eco-sostenibili? La risoluzione 687/1991: il caso della Guerra del Golfo

A cura di Stefano Remuzzi

In questa settimana ricorre la giornata per la tutela del patrimonio ambientale durante i conflitti armati e a me è stato dato il compito di raccontarvi un po’ di cosa si tratta.
Premetto che scrivere di tutela ambientale durante i conflitti armati non è stata impresa facile. Il modo più semplice per farlo è stato quello di documentarmi su uno specifico caso per due specifiche ragioni.
La prima è che sicuramente è risultato più semplice a me.
La seconda ragione è che spero in questo modo di potervi facilitare la lettura e la comprensione di un tema certamente non semplice da analizzare.
Proprio dal caso che porterò in evidenza nasce la risoluzione 687/1991 (per intenderci quella relativa alla tutela ambientale in caso di contesti di guerra) di cui parleremo in questo breve e spero più leggero possibile articolo.

Iniziamo…
Il 2 agosto del 1990 le forze irachene invasero il territorio del Kuwait. Lo stesso giorno il Consiglio di Sicurezza emanò la risoluzione 660/1990 con la quale condannò l’azione irachena chiedendo il ritiro immediato delle truppe. Qualche giorno dopo, a causa del mancato rispetto della risoluzione precedente da parte delle truppe irachene ne venne emanata un’altra; la 661/1990 che imponeva sanzioni economiche al governo iracheno in caso avessero continuato la loro azione militare. A questa seguirono altre risoluzioni da parte del Consiglio di Sicurezza, nessuna venne presa in considerazione dall’esercito iracheno. Successivamente la risoluzione 678/1990 stabiliva che qualora l’Iraq non avesse ritirato i mezzi da combattimento dal suolo del Kuwait gli Stati membri della Nazioni Unite sarebbero potuti intervenire in qualsiasi modo per ristabilire la pace. L’Iraq non diede ascolto a tali condizioni facendo scoppiare così la Guerra del Golfo.

infografica Guerra del Golfo

A seguito dei continui rifiuti da parte del governo iracheno più volte avvertito dal Consiglio di Sicurezza nacque la risoluzione 687/1991 che affermava la piena responsabilità dell’Iraq per qualsiasi perdita o danni diretti, inclusi i danni all’ambiente e il degrado delle risorse naturali derivanti dall’illegittimità dell’occupazione del Kuwait.
Per capire quali sono queste responsabilità ambientali ci vengono in aiuto alcune definizioni. Quale è la branca del diritto che regola queste specifiche? Solitamente lo fa il diritto umanitario. Il diritto umanitario è un’importante branca del diritto internazionale volto a tutelare la popolazione civile inerme e/o a porre limiti all’uso di mezzi e metodi di guerra in situazioni di conflitto armato. Attorno a questo concetto sono nate alcune Convenzioni importanti per la tutela di quanto detto tra cui la Convezione dell’Aja del 1907 relativa alla guerra terrestre: il cui art.23(g) dichiara “illegittime la distruzione e la confisca delle proprietà nemiche, a meno che ciò non sia “imperativamente” richiesto dalle necessità della guerra.” Questo principio richiede quindi che il conflitto non debba comportare vittime in maniera sproporzionata all’obiettivo del conflitto stesso e una distinzione tra obiettivi militare e obiettivi civili.

Per quanto riguarda però la tutela ambientale in caso di conflitti questa risulta essere quanto meno mediata perché subordinata all’esigenza dell’annientamento del nemico. (insomma, se devo distruggere un esercito non sto di certo a guardare che le mie bombe siano eco-sostenibili o che il mio intervento non sia impattante sull’ambiente). Nel caso specifico che stiamo analizzando però non ci sono alcuni dubbi sulle azioni intraprese dall’Iraq relative alla dispersione di petrolio in mare, il quale non sarebbe comunque stato in grado di fermare lo sbarco del nemico. La stessa osservazione è stata fatta per il sabotaggio delle installazioni petrolifere che non avrebbero aiutato in maniera rilevante l’azione delle truppe irachene, ma in ogni caso i danni generati dal perseguimento di queste azioni era assolutamente sproporzionato al vantaggio che le truppe irachene avrebbero potuto avere nel conflitto.
Sta di fatto che le azioni intraprese dall’Iraq trovano soluzione appunto nella risoluzione 687/1991. Infatti secondo questa risoluzione l’Iraq fu ritenuto responsabile per il “danno ambientale e il degrado di risorse naturali”.
A causa di quanto commesso l’Iraq fu considerato debitore di alcune azioni nei confronti del Kuwait tra le quali: delimitazioni delle frontiere con lo stesso, rimpatrio dei prigionieri, smilitarizzazione e riparazioni.
In particolare venne affermata “la responsabilità dell’Iraq in virtù del diritto internazionale per tutte le perdite ed i danni, compresi quelli all’ambiente e lo spreco intenzionale di risorse naturali, così come per tutti i pregiudizi subiti dagli altri Stati e dalle persone fisiche e giuridiche, direttamente imputabili all’invasione e all’occupazione illecita del Kuwait”.

In queste poche righe spero di essere riuscito in qualche modo, attraverso lo studio di questo caso, a fare un po’ di chiarezza su questa complessa materia che vede al suo interno innumerevoli sfumature e soggettività particolari che devono essere analizzate caso per caso.

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