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Appunti di Cooperazione Internazionale

Buon anniversario Norimberga: pillole di legittimità dal processo più famoso della storia

A cura di Davide Garlini

Con il Processo di Norimberga, iniziato il 20 novembre 1945 e conclusosi ufficialmente il 1° ottobre del 1946, si denunciarono al mondo le azioni del Terzo Reich, divenute emblema del male assoluto. Un male reso abitudine, reso banale, da compiere senza indugio e senza rimorso. A Norimberga, con le loro facce da mediocri ragionieri, sfilarono per essere giudicati e puniti 22 dei più importanti gerarchi nazisti. Gli atteggiamenti furono di varia natura, dalla sprezzante fermezza di Goering alle raffinate e ambigue dissertazioni di Speer. Disgregatosi il sistema di cui facevano parte, questi uomini tornavano infatti a essere individui soli, con le loro personalità e le loro paure.

A Norimberga furono pronunciate 12 sentenze di condanna a morte, 3 condanne all’ergastolo, 4 condanne a pene dai 10 ai 20 anni di detenzione e 3 sentenze di assoluzione. Ci vollero 407 udienze, 11 mesi di processo, 5 milioni di pagine di documentazione, più di 1000 addetti ai lavori per la preparazione dell’accusa. Questi i numeri di quello che risulta probabilmente – insieme a quello di Socrate – il processo più famoso e iconico della storia.

Alcuni dei principali imputati del processo. In prima fila da sx a dx: Goering, Von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg

L’interesse di questo articolo però va oltre ai nomi e ai numeri. Quelli sono reperibili su qualunque sito o libro di storia oppure semplicemente guardando un documentario, su Norimberga ce ne sono di ottimi. Ciò su cui vorrei provare a concentrarmi è qualcosa di notevolmente più spinoso, ossia la legittimità legale del processo stesso. In poche parole: si è trattato davvero di un processo giusto? Oppure, citando lo stesso Goering: “la colpa dei Nazisti è solo quella di avere perso“? Escludendo fin da subito quest’ultima terrificante ipotesi, tengo a sottolineare che a questo punto del mio articolo, io stesso non ho un’opinione precisa al riguardo. Scrivo di una tematica su cui, io per primo, intento apprendere di più, conscio della più che concreta possibilità che pochi paragrafi possano non fornirmi mezzi a sufficienti a farmi un’opinione.

Come detto, il processo si svolse nel corso di poco più di sei mesi e fu causa di interminabili dispute che ancora oggi animano il dibattito tra gli studiosi. È di tale dibattito che a me piacerebbe qui di seguito fornire un sunto il più chiaro possibile, per la mia ancor prima che la vostra curiosità.

Da un punto di vista giuridico, l’elemento più critico è il cosiddetto ex post facto, cioè il giudizio su azioni che, al tempo dei fatti, non costituivano reato. Data la portata dell’orrore nazista, Robert H. Jackson, Procuratore Capo, riuscì ad assicurarsi la possibilità di procedere nonostante l’assenza di leggi che contemplassero crimini di tale entità. Grazie al superamento di questo scoglio si formulò per la prima volta l’accusa di Crimini contro l’Umanità, uno dei capi di accusa insieme a Crimini contro la Pace e Crimini di Guerra. Importante è quindi capire meglio quale delle seguenti due possibilità si avvicini maggiormente al vero: il tribunale di Norimberga calpestò le progressive conquiste fatte dalla giurisprudenza fino a quel punto della storia, oppure le varie pecche giuridiche da molti sottolineate possono essere giustificate da superiori esigenze di giustizia e di moralità?

Robert Houghwout Jackson, Procuratore Capo

Proviamo a comprenderlo insieme elencando una serie di punti su cui tutt’oggi i critici discutono:

– il primo problema che emerse a Norimberga fu la composizione del collegio giudicante, il quale era formato solamente da giudici designati dalle quattro nazioni vincitrici. Nessuno dei giudici, per motivi ovvi ma non necessariamente giusti, apparteneva alla nazionalità dei vinti ne tanto meno a paesi neutrali;

– inoltre, siccome i crimini nazisti sfuggivano a qualunque previsione di legge, i vincitori rivestirono contemporaneamente il ruolo di giudici e di legislatori. In una situazione tanto straordinaria ciò può essere compreso, ma l’incoerenza giuridica sembra rimanere;

– secondo molti giuristi, l’antica massima Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia, ovvero il principio di irretroattività della legge penale, rendeva il processo non realizzabile per il motivo descritto poche righe sopra, cioè l’inesistenza di tali reati al momento della loro realizzazione. Questa critica fu respinta facendo riferimento al concetto di diritto naturale e tutela essenziale dell’individuo;

– lo Statuto di Norimberga stabilì poi il divieto per gli imputati di basare la propria difesa sulla semplice ubbidienza a ordini superiori, evitando quindi di addebitare la colpa ai grandi assenti del processo. Si toccò così un aspetto molto rilevante, ovvero la responsabilità individuale per i crimini commessi, un principio sconosciuto fino a quel momento;

– come ultimo punto indichiamo che la Corte decise di non accettare difese basate sul tu quoque, cioè l’equiparare gli atti dei tedeschi in guerra a quelli degli alleati. Nessun soldato o comando alleato infatti fu mai processato per i bombardamenti indiscriminati su Dresda, Hiroshima e Nagasaki. Ciò creò tra gli imputati e tra i cittadini tedeschi la sensazione – tutt’oggi da molti sostenuta – che il processo fosse una mera espressione di forza dei vincitori sui vinti.

Come processare e sentenziare in modo equo qualcosa che non ha precedenti nella storia?

Il punto fondamentale a mio parere è quindi se e quanto a Norimberga si “creò” diritto, ed entro quali limiti. Vi possono essere momenti storici tanto gravi da permettere di violare il principio  Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia? Per molti Norimberga va riconosciuta come tale, in quanto questo processo rappresenta il ritrovamento stesso del diritto come diritto naturale, diritto ai diritti dell’uomo, diritto umano che trascende perfino la giurisprudenza più tecnica e che il nazionalsocialismo calpestò. Per altri, in particolare gli imputati tedeschi ma non solo, la qualificazione giuridica che rendeva punibili i reati in questione era contestabile. I gerarchi – avendo appunto “solamente” ubbidito agli ordini di un sistema giuridico osceno ma perfettamente legittimo all’epoca dei fatti – si consideravano dei semplici funzionari e si opponevano al fatto di essere giudicati dai vincitori in base a leggi da questi ultimi create. E Dresda, Hiroshima e Nagasaki? E i ventimila ufficiali polacchi fucilati dai russi? E gli stupri? Tutto legittimo? Allora non è probabilmente una bestemmia chiedersi se i valori cardine di Norimberga non siano stati riaffermati come principio generale del diritto, ma come una regola applicabile solo dai vincitori ai danni dei vinti.

Dove sta la ragione? Come al solito nel mezzo? La mia titubanza continua…

Con le ultime battute della sua requisitoria finale, il giudice Jackson toccò i temi e i concetti più alti che caratterizzavano il processo, ovvero il futuro stesso dell’umanità. Nelle loro dichiarazioni finali, solo alcuni degli imputati – la cui sincerità rimane insondabile – ammisero alcune delle prorpie colpe e le responsabilità del sistema di cui avevano fatto parte. Il Processo di Norimberga aprì una sconvolgente finestra sul più grande crimine del XX secolo, portandone alla sbarra buona parte dei responsabili. Molto restò però incompiuto e ancora da scoprire su ciò che rese possibile tale barbarie, troppi ingranaggi mancavano ancora all’appello della giustizia in quel 1° ottobre 1946, molti esecutori e funzionari dell’orrore nazista – incarnazione assoluta di quella banalità del male necessaria all’attuazione di uno sterminio di tali dimensioni – si erano resi introvabili o irreperibili.

Forse, già solo il fatto che ci si continui a chiedere se personaggi immondi come Hermann Goering, Rudolph Hess, Wilhelm Keitel, Joachim Von Ribbentrop e tanti altri abbiano avuto un giusto ed equo processo ci rende automaticamente migliori di loro? Forse! E chissà che non sia proprio questo senso di ambiguità a rendere Norimberga tanto importante nella storia. Un argomento di discussione giuridica e morale che non troverà mai una risposta unanime ma che esattamente per questo ci porta a scendere a compromessi, a discutere, a confrontarci e ad imparare. È questo che il mio articolo mi ha dato e spero possa dare anche ai pochi lettori tanto pazienti da arrivare fin qui. Per ora, mi accontento!

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Questa voce è stata pubblicata il 5 ottobre 2017 da in Diritto Internazionale con tag , , , , , .
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